La testimonianza non è limitata a ciò che si può "aver visto". Non è necessario aver visto o sentito qualcosa di specifico rispetto ad un reato, ma si può semplicemente sapere qualcosa che comunque ha a che fare con un fatto penalmente rilevante, o qualche particolare riguardante le prove, o ancora si può essere in grado di contraddire un altro testimone. Qualora si pensi che ciò per cui si è chiamati a testimoniare non sia molto rilevante o significativo, è bene ricordarsi che spesso sono proprio i dettagli a permettere di capire ciò che è realmente successo. La presenza del testimone ed il suo contributo nel processo potrebbero essere il fattore decisivo per accertare cosa sia realmente avvenuto.
Le preoccupazioni sulla propria sicurezza dopo essere stati citati come testimoni in un processo sono comprensibili e normali. In caso di vere e proprie minacce riguardanti il proprio coinvolgimento nel caso, si deve informare immediatamente l'autorità di polizia che si è occupata del caso o il Pubblico Ministero stesso attraverso gli uffici della Procura, affinché siano prese le opportune conseguenze. Lo stesso si deve fare in caso di tentativi di corruzione o molestie. Vi sono diversi provvedimenti che si possono adottare contro chi cerca di corrompere, intimidire, minacciare o molestare il testimone ed è comunque essenziale che il Pubblico Ministero sia informato di tali fatti.
L'imputato può essere presente in aula per sentire le diverse testimonianze. Il suo avvocato è chiamato "avvocato difensore" e potrà formulare al testimone le domande che ritiene più opportune, dopo però che lo abbia fatto il Pubblico Ministero.
È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.
In linea di massima, il tempo effettivo dell'interrogatorio non dovrebbe essere molto lungo, anche se lo stesso dipende da diversi fattori; la maggior parte del tempo lo si passa aspettando il proprio turno. È in ogni caso molto difficile quantificare esattamente il tempo che si dovrà trascorrere presso il Tribunale: sia al testimone sia a chi lo accompagna si suggerisce di portare un libro o una rivista da leggere durante l'attesa.
Nessuno può stabilire in anticipo e con precisione quante volte o per quanto tempo si dovrà stare in aula. I procedimenti giudiziari richiedono tempo. Il numero di volte in cui si può essere chiamati a testimoniare o i rinvii del processo sono il risultato di numerosi fattori e, purtroppo, non è possibiile avere in anticipo la certezza che il processo per cui si è chiamati a testimoniare non venga rinviato per qualche motivo, con la conseguente spiacevole necessità di dover ritornare un'altra volta. Nella maggior parte dei casi, comunque, il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato.
Bisogna ricordarsi che il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Per quanto riguarda i rimborsi, bisogna distinguere fra testimoni residenti nel luogo ove si è chiamati a testioniare e testimoni non residenti. Questi ultimi hanno diritto al rimborso del biglietto di viaggio di 2° classe e, nel caso in cui non vi sia la stazione ferroviaria nel paese in cui si deve andare, il rimborso sarà calcolato prendendo come riferimento la località più vicina in cui esiste il servizio. Per prendere l'aereo è necessaria richiedere al Tribunale una specifica autorizzazione prima di effettuare il viaggio ed il rimborso sarà calcolato sulla base prezzo del biglietto aereo classe economica. Inoltre, sono previsti € 0,72 per ogni giornata di viaggio e € 1,29 per ogni giorno di soggiorno, ma quest'ultima indennità è dovuta solo nel caso che i testimoni siano obbligati a rimanere fuori casa un giorno intero. Ai residenti, invece, spetta un'indennità di € 0.36 giornaliere. Si considerano residenti coloro che risiedono nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario in cui devono essere sentiti o non distante oltre i 2.5 km. La richiesta di rimborso va, in entrambi i casi, inoltrata al giudice che procede, anche se il teste è citato dal Pubblico Ministero. Bisogna comunque ricordarsi che non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (come, per esempio, l'automobile): in questo caso le spese rimarranno a carico del testimone.
In linea di massima, i consigli fin qui dati sono validi anche nel caso in cui si è testimoni per la difesa.
È prevista la nomina di un interprete per gli stranieri, per i sordi e per i muti. L'assistenza dell'interprete è gratuita.